Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione), il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica competente o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.
Bollo auto e minore con handicap grave
Nel caso di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, egli potrà usufruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).
Bollo auto esenzione per quali veicoli?
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabili possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
- motocarrozzette
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in quest’articolo: Bollo auto 2018 e legge 104: quali veicoli sono esenti?
Bollo auto e adattamento del veicolo
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione).
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Quali adattamenti del veicolo apportare per l’agevolazione
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti:
- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
- sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
- sportello scorrevole
- altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
L’Iva agevolata sugli acquisti
Acquisto auto e agevolazione Iva
Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli effettuati dai disabili con ridotte capacità motorie, valgono le seguenti regole:
- l’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile
- il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
- l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti.
Gli obblighi dell’impresa
Per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, l’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati, o che effettua prestazioni di servizio, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000.
Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine, è sufficiente menzionare la legge n. 449/97.
Nel caso di importazione gli estremi della legge n. 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale.
La documentazione
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare, oltre alla documentazione specifica, devono presentare:
- fotocopia della patente di guida speciale, o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano).Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di handicap sia della persona del quale egli risulta fiscalmente a carico;
- solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi);
- fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;
- copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità